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D.Lvo 11/06/2002 n. 1393. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) della Legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18. 5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni. 6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione. 7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni. 8. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Statoregioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonchè quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente Decreto legislativo. 9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto 10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo. 11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abiliati. 12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con Legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di Legge ed in vigore alla data di emanazione del presente Decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.". "Art. 30 (Conferimento di funzioni alle regioni) 1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 31. 2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo art. 30 della Legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonchè dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione. 4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. 5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agi enti locali per l'attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonchè compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.". "Art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni) 1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca. 2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonchè le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma. 3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonchè degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie. 4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'art. 33, lettera i). 5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, lettera c). 6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti dii spettanza di questo. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente. 8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.". "Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40. 2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonchè il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche d) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma primo, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dei commercio, nonchè l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento. 4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e). 5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).". "Art. 48 (Conferimento di funzioni alle regioni). 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del Decreto-Legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394 f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turisticoalberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato Decreto- Legge n. 251 del 1981 g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi. 2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.". -Il testo dell'art. 6 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è il seguente: "Art. 6 (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite). 1. I trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni, ai sensi del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'art. 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. Entro il 30 giugno del medesimo anno, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è variata prioritariamente la quota di |
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